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La laurea in giurisprudenza e' titolo sufficiente per l'ammissione al concorso per la nomina a procuratore aggiunto. Nel primo anno di esercizio delle funzioni i procuratori aggiunti sono abilitati alla assistenza legale ed alla difesa limitatamente alle cause che si svolgono dinanzi alle preture ed agli uffici di conciliazione.

Testo in vigore dal 7 dicembre 1966 al 15 ottobre 2011

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1035~art1 · fonte del testo