Il termine di decadenza per la presentazione delle domande di concessione del trattamento di "presenti alle bandiere", stabilito al 24 marzo 1948 dal regio decreto-legge 6 aprile 1944, n. 108, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, e' fissato a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei confronti dei familiari dei militari e militarizzati di cui al primo comma dell'art. 1, deceduti o dichiarati irreperibili dopo l'entrata in vigore della presente legge, il termine di decadenza per la presentazione delle domande di concessione del trattamento di "presenti alle bandiere" e' fissato a novanta giorni dalla data di ricevimento della partecipazione della morte o della dichiarazione di irreperibilita'.

Testo vigente dal 30 aprile 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-08;122~art2 · fonte del testo