Sono riconosciuti validi i pagamenti del trattamento di "presenti alle bandiere" effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge con i seguenti aumenti percentuali rispetto alle misure risultanti dalla tabella annessa al regio decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178: 200 per cento graduati e militari di truppa; 180 per cento sottufficiali; 150 per cento ufficiali inferiori; 120 per cento ufficiali superiori; 100 per cento ufficiali generali. Le suindicate percentuali di aumento si applicano anche alle liquidazioni da effettuare in base agli articoli 1 e 2.

Testo vigente dal 30 aprile 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-08;122~art3 · fonte del testo