Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 1967 al 22 dicembre 2008. 78 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il prezzo di riscatto e' costituito dall'ammontare delle rate del prezzo di assegnazione ancora dovute in conto capitale e puo' essere pagato anche in rate annuali allo interesse dell'1 per cento, entro il termine massimo di dieci anni. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente, verificata l'esistenza dei requisiti legali e l'adempimento di quanto prescritto dall'articolo 3, delibera il riscatto. La delibera, contenente i patti e le modalita' del riscatto, e' allegata all'atto di trasferimento del quale fa parte integrante.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-05-29;379~art2 · fonte del testo