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Il prezzo di riscatto e' costituito dall'ammontare delle rate del prezzo di assegnazione ancora dovute in conto capitale e puo' essere pagato anche in rate annuali allo interesse dell'1 per cento, entro il termine massimo di dieci anni. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente, verificata l'esistenza dei requisiti legali e l'adempimento di quanto prescritto dall'articolo 3, delibera il riscatto. La delibera, contenente i patti e le modalita' del riscatto, e' allegata all'atto di trasferimento del quale fa parte integrante.

Testo in vigore dal 14 giugno 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-05-29;379~art2 · fonte del testo