Art. 2
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Le prescrizioni relative all'aggiunta di rivelatori alla margarina, ai grassi idrogenati alimentari e ai grassi alimentari solidi di origine animale e vegetale diversi dal burro e dai grassi suini sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ogni successiva modificazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro per le finanze di cui al precedente comma deve essere effettuata con decreto dello stesso Ministro.
Testo in vigore dal 20 giugno 1977 al 6 marzo 1992
