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L'ammenda stabilita dall'art. 11 del suddetto regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, e' modificata come segue: da lire 750 a lire 2500. Le ammende stabilite dal successivo art. 12 sono modificate come segue:
- a)misure previste dal primo comma: da lire 500 a lire 2500;
- b)misure previste dal secondo comma: da lire 2500 a lire 7500.
Testo in vigore dal 8 ottobre 1949 al 22 dicembre 2008
