Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura

Art. 6 — Conferimento di uffici direttivi a magistrati di torte di cassazione)

Sono conferiti per anzianita' e per merito a magistrati di Corte di cassazione i seguenti uffici direttivi:

  • 1)di primo presidente della Corte di cassazione;
  • 2)di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche;
  • 3)di presidente di sezione della Corte di cassazione ed avvocato generale presso la stessa Corte, di presidente delle Corti d'appello e di procuratore generale presso le stesse Corti;
  • 4)di presidente di Tribunale e di procuratore della Repubblica nelle sedi indicate nella tabella L annessa all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 14 giugno 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 72/1991

    Questione infondata
    8 febbraio 1991

    L'art. 6 della legge 24 maggio 1951, n. 392, prevede che, per il conferimento degli uffici direttivi in esso elencati (tra cui rientra quello di procuratore generale presso la Corte d'appello), si deve tener conto dei criteri dell'"anzianità" e del "merito", mentre l'art. 193, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, fa esplicito riferimento alle "attitudini" del magistrato in relazione al posto da assegnarsi e l'art. 188, r.d. cit. alle attitudini per l'esercizio delle funzioni direttive. Va, pertanto, escluso che le norme impugnate siano tali da incorrere nella violazione degli obblighi derivanti dalla riserva di legge disposta dalla Costituzione in tema di ordinamento giudiziario (vedi massima A), sotto il profilo della insufficiente delimitazione della discrezionalità del Consiglio superiore della magistratura. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 108, primo comma, Cost., degli artt. 6, l. 24 maggio 1951, n. 392, 188, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12).

    Art. 6 Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-05-24;392~art6 · fonte del testo