Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 agosto 1956 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'art. 1 del regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 2500, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - Nei lavori e nelle prestazioni di qualsiasi natura che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua per conto di altre Amministrazioni statali (inclusa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici), societa', enti diversi e privati, e' a carico degli interessati una quota, di spese generali computata al 15% sull'ammontare complessivo dei lavori e delle prestazioni, ivi comprese le quote di surrogazione dei personale superiore e degli agenti, rispettivamente stabilite in L. 2300 ed in L. 1450 giornaliere. Alle pubbliche Amministrazioni che nei consuntivi dei lavori eseguiti a richiesta dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni applichino una quota di spese generali inferiore a quella prevista nel presente articolo, e le cui prestazioni risultino, nel corso di ciascun esercizio finanziario, d'importo nel complesso equivalente alle spese sostenute nello stesso periodo dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esecuzione dei lavori disposti nell'interesse o per conto delle Amministrazioni stesse, potra' essere addebitata una quota per spese generali calcolata in misura eguale a quella desunta dai predetti consuntivi".1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 3 maggio 1956, n.708
1Il D.P.R. 3 maggio 1956, n.708 ha disposto (con l'articolo unico commi 1) che "Ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 95, la misura delle quote di surrogazione del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previste dall'art. 1 della legge medesima per i lavori e per le prestazioni effettuati dalla detta Amministrazione ed ivi indicati, e' stabilita in lire 3220 giornaliere per le quote di surrogazione del personale superiore ed in lire 2030 giornaliere per quelle degli agenti e salariati."; ha inoltre disposto (con l'articolo unico comma 2) che "Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale."
Testo in vigore dal 7 agosto 1956 al 22 dicembre 2008
