Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1953 al 22 dicembre 2008. 71 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Qualora la posa dei circuiti indicati ai comma c) e d) dei punti 1 e 2 del precedente articolo abbia carattere provvisorio, o sia richiesta per un periodo limitato, il versamento della relativa quota di appoggio potra' essere effettuato, a domanda degli interessati, in 10 rate trimestrali anticipate di eguale importo. Se nel frattempo venisse richiesta la demolizione del circuito, l'utente si intendera' esonerato dal pagamento delle rate non ancora maturate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-02-24;95~art3 · fonte del testo