Modificazioni alle quote di surrogazione e di appoggio stabilite dalla legge 28 luglio 1950, n. 689
Art. 2
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Le quote di appoggio fissate dall'art. 2 della legge 28 luglio 1950, n. 689, in L. 8000, per le linee costruite prevalentemente con pali in legno, e L. 40.000 per le linee costruite prevalentemente con pali in cemento od in ferro, vengono modificate come segue: 1. - Per circuiti da realizzare su palificazioni prevalentemente in legno:
- a)per ogni Km. di doppino in piano distanziato a 85 cm. dai sottostanti, oppure di doppino in diagonale distan- ziato di 60 cm. dai rimanenti......... L. 36.000
- b)per ogni Km. di doppino normale su ganci o traverse, distanziato a 30 cm, dai rimanenti..................... " 24.000
- c)per ogni Km. di doppino senza particolari esigenze di posa, del tipo urbano o di abbonato.................. " 12.000
- d)per ogni Km. di circuito unifi- lare senza particolari esigenze di po- sa.................................... " 6.000 2. - Per circuiti da realizzare su palificazioni prevalentemente in cemento armato od in ferro:
- a)per ogni Km, di doppino in piano distanziato a 85 cm. dai sottostanti, oppure di doppino in diagonale distan- ziato di 60 cm. dai rimanenti......... L. 54.000
- b)per ogni Km. di doppino normale su ganci o traverse, distanziato a 30 cm. dai rimanenti..................... " 36.000
- c)per ogni Km. di doppino senza particolari esigenze di posa, del tipo urbano o di abbonato.................. " 18.000
- d)per ogni Km. di circuito unifi- lare senza particolari esigenze di po- sa.................................... " 9.000
Testo in vigore dal 17 marzo 1953 al 22 dicembre 2008
