Art. 6
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Per le ulteriori modificazioni alla misura delle quote stabilite dalla presente legge, che si rendessero eventualmente necessarie per i cinque esercizi finanziari successivi a quello 1950-51 entro il limite del 40% delle misure stabilite dalla presente legge, sara' provveduto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.
Testo in vigore dal 17 marzo 1953 al 22 dicembre 2008
