Art. 7
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1953 al 22 dicembre 2008. 129 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'art. 5 della legge 5 aprile 1950, n. 269, e' cosi' sostituito: "Art. 5. - Per i tronchi speciali costruiti e mantenuti nell'interesse delle Ferrovie dello Stato, i canoni contemplati nelle tabelle di cui al precedente art. 1, per cio' che riguarda la manutenzione della palificazione e dei fili, vengono ridotti della meta', mentre la quota annua per rimborso stipendio di ogni agente addetto alla sorveglianza di ciascun tronco viene fissata, per il periodo 1 luglio 1950, 30 giugno 1951 in L. 600.000. Per i tronchi speciali costruiti nell'interesse delle Ferrovie dello Stato e per i quali vengono da queste ultime forniti i materiali, si applica soltanto la quota annua per rimborso stipendio agenti in ragione di L. 600.000 per ogni agente addetto alla manutenzione di ciascun tronco".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-02-24;95~art7 · fonte del testo