Art. 7
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L'art. 5 della legge 5 aprile 1950, n. 269, e' cosi' sostituito: "Art. 5. - Per i tronchi speciali costruiti e mantenuti nell'interesse delle Ferrovie dello Stato, i canoni contemplati nelle tabelle di cui al precedente art. 1, per cio' che riguarda la manutenzione della palificazione e dei fili, vengono ridotti della meta', mentre la quota annua per rimborso stipendio di ogni agente addetto alla sorveglianza di ciascun tronco viene fissata, per il periodo 1 luglio 1950, 30 giugno 1951 in L. 600.000. Per i tronchi speciali costruiti nell'interesse delle Ferrovie dello Stato e per i quali vengono da queste ultime forniti i materiali, si applica soltanto la quota annua per rimborso stipendio agenti in ragione di L. 600.000 per ogni agente addetto alla manutenzione di ciascun tronco".
Testo in vigore dal 17 marzo 1953 al 22 dicembre 2008
