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Il secondo comma dell'art. 3 della legge 5 aprile 1950, n. 269, e' cosi' sostituito: "Per i circuiti sociali posati posteriormente al 1 luglio 1925 e per le palificazioni ed i conduttori di proprieta' dei Telegrafi ceduti in uso alle predette Societa', saranno applicati i canoni indicati nelle tabelle annesse alla presente legge, ridotti della meta'".

Testo in vigore dal 17 marzo 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-02-24;95~art8 · fonte del testo