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Sono elevate a lire 1.000 ciascuna, le tasse fisse minime di registra e ipotecarie. Qualora applicando le normali imposte di registro o ipotecarie nella misura graduale, proporzionale e progressiva, secondo la natura, dell'atto o della formalita', risulti un ammontare del tributo inferiore alla tassa fissa minima, l'imposta per ogni atto o formalita' e' dovuta in misura eguale alla tassa fissa minima. Sono elevate a lire 2.000 ciascuna le tasse fisse di registro e ipotecarie previste da particolari norme di agevolazioni tributarie, in luogo delle normali imposte graduali, proporzionali e progressive.

Testo in vigore dal 9 agosto 1961 al 27 ottobre 1970

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-21;707~art1 · fonte del testo