Per i piroscafi nazionali addetti al servizio di rimorchio, per le barche ed i piccoli bastimenti a vela e per i piccoli piroscafi con o senza coperta non addetti al rimorchio, rispettivamente contemplati dagli articoli 24 e 35, lettere a) e b) della legge 23 luglio 1896, n. 318, i quali a norma dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 21 dicembre 1899, n. 465, paghino la sopratassa di ancoraggio una volta l'anno insieme con la tassa di ancoraggio, la misura delle sopratasse, quale e' prevista dall'art. 1 della presente legge, sara' imposta in proporzioni del periodo intercedente tra l'entrata in vigore della presente legge e la scadenza, della sopratassa gia' corrisposta, sotto deduzione della sopratassa di ancoraggio gia' pagata proporzionalmente al medesimo periodo.

Testo vigente dal 10 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-27;198~art6 · fonte del testo