Le tasse di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e sbarcate nei porti e nelle spiagge dello Stato, di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 891, modificato con l'art. 2 della legge 14 marzo 1940, n. 240, e dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, sono fissate come segue:

  • a)lire 20 a tonnellata per i materiali da costruzione muraria;
  • b)lire 60 a tonnellata per altre merci con esclusione dei fosfati, nitrati e cereali, per le quali restano invariate le misure fissate dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730.

Testo vigente dal 10 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-27;198~art4 · fonte del testo