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[1]Per la durata dell'attuale stato di guerra gli ufficiali della Regia marina comunque collocati «a disposizione» o «fuori organico», i quali, a termini delle vigenti disposizioni, non possono aspirare all'avanzamento in dette posizioni, qualora abbiano prestato durante l'attuale guerra almeno sei mesi di servizio continuativo, possono conseguire una promozione nelle posizioni stesse.

[2]Nei gradi per i quali la legge prescrive la compilazione di quadri di avanzamento la promozione prevista dal precedente comma si effettuera' con le stesse norme stabilite dalle disposizioni in vigore per la promozione degli ufficiali prescelti, ma non iscritti nei quadri di avanzamento del servizio permanente effettivo, collocati «a disposizione» o «fuori organico».

Testo in vigore dal 10 maggio 1943 al 25 giugno 1946

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-03-31;320~art1 · fonte del testo