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[1]Per la durata dell'attuale stato di guerra gli ufficiali della Regia marina comunque collocati «a disposizione» o «fuori organico», i quali, a termini delle vigenti disposizioni, non possono aspirare all'avanzamento in dette posizioni, qualora abbiano prestato durante l'attuale guerra almeno sei mesi di servizio continuativo, possono conseguire una promozione nelle posizioni stesse.
[2]Nei gradi per i quali la legge prescrive la compilazione di quadri di avanzamento la promozione prevista dal precedente comma si effettuera' con le stesse norme stabilite dalle disposizioni in vigore per la promozione degli ufficiali prescelti, ma non iscritti nei quadri di avanzamento del servizio permanente effettivo, collocati «a disposizione» o «fuori organico». 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs, Luogotenenziale 3 maggio 1946, n. 448
1Il D.Lgs, Luogotenenziale 3 maggio 1946, n. 448, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'efficacia delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 31 marzo 1943, n. 320, relative all'avanzamento degli ufficiali "a disposizione" o "fuori organico" e' prorogata sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra".
Testo in vigore dal 25 giugno 1946 al 16 dicembre 2009
