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Qualora l'attrezzatura ricettiva e quella igienico-sanitaria nel comune, frazione o borgata, non rispondano a tutti i requisiti previsti alle lettere b) a d) del secondo comma dell'art. 1 e l'Amministrazione interessata dimostri che, con i proventi di cui alla lettera a) dello stesso comma, sia in grado di assicurare i finanziamenti necessari per provvedervi in modo adeguato, il riconoscimento potra' essere consentito in via transitoria e di esperimento per un determinato periodo, con riserva di revoca in caso di inadempimento.

Testo in vigore dal 10 marzo 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-01-29;321~art2 · fonte del testo