Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 1934 al 16 dicembre 2009. 229 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze, udito il Commissario per il turismo ed il Consiglio centrale, procedera' alla classifica, in stazioni di cura, stazioni di soggiorno e stazioni di turismo, dei territori gia' riconosciuti.
tolto: Nello stesso periodo e con la medesima procedura sara' provveduto alla revoca del riconoscimento delle stazioni che non rispondono alle necessita ed esigenze inerenti alla particolare loro qualifica, di quelle che nell'ultimo triennio non abbiano realizzato, dai cespiti indicati alla lettera a) dell'art. 1, un provento medio di lire 20.000, nonche' di quelle la cui attrezzatura ricettiva ed igienico sanitaria non risponda a tutti i requisiti previsti alle successive lettere b) a d) dell'articolo succitato. Tuttavia il riconoscimento delle stazioni per le quali ricorra l'ultima delle tre ipotesi suaccennate potra' essere prorogato, in via transitoria, per un quinquennio e salvo risoluzioni definitive alla scadenza di esso, qualora le Amministrazioni interessate dimostrino che nel periodo anzidetto siano in grado di integrare, nei sensi prescritti, i rispettivi servizi ed assumono all'uopo precisi impegni con deliberazioni approvate a norma di legge.
tolto: Resta ferma la facolta', di promuovere in ogni tempo, con la procedura prevista dall'art. 4 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, la revoca del riconoscimento, qualora sia venuta a mancare qualcuna delle condizioni cui tale riconoscimento era stato subordinato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-01-29;321~art3 · fonte del testo