Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 1934 al 16 dicembre 2009. 178 parole tolte, 20 parole aggiunte in 16 capoversi.
tolto: All'art. 6 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato con l'art. 1 del R. decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1242, e' sostituito il seguente:
tolto: «Il Consiglio centrale delle stazioni di cura e' composto:
tolto: 1° del Sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente;
tolto: 2° del Commissario per il turismo, vice-presidente;
tolto: 3° del direttore generale dell'Amministrazione civile;
tolto: 4° del, direttore generale della sanita' pubblica;
tolto: 5° del direttore generale delle belle arti;
tolto: 6° del direttore generale dei servizi per la finanza locale;
tolto: 7° dell'ispettore generale per i servizi delle aziende patrimoniali dello Stato;
tolto: 8° del capo della divisione dei Comuni;
tolto: 9° di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;
tolto: 10° del direttore generale dell'Enit;
tolto: 11° del presidente del Touring Club;
tolto: 12° del presidente della Federazione nazionale alberghi e turismo; 13° del presidente della Federazione dell'industria idroclimatica; 14° del presidente dell'Associazione medico italiana di idroclimatologia e terapia fisica;
tolto: 15° del dirigente del Sindacato italiano medico fascista.
tolto: In caso di assenza del presidente e del vice presidente, il Consiglio centrale e' presieduto dal direttore generale della Amministrazione civile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1934-01-29;321~art4 · fonte del testo