Art. 27 — Commissioni giudicatrici dei concorsi
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Il giudizio sui concorsi per i posti di segretario, generale comunale o provinciale di 1ª e 2ª classe e' dato da una Commissione composta: da un consigliere di Stato o da un prefetto, che la presiede; dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore; da un professore universitario di materie giuridiche; da un esperto nelle discipline amministrative; dal sindaco del Comune o dal presidente della Giunta della Provincia cui rispettivamente il concorso si riferisce; da un segretario comunale o provinciale, di qualifica superiore o pari a quella corrispondente alla classe del posto messo a concorso, scelto dal Ministero dello interno fra quelli designati dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale. Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno avente qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Il giudizio sui concorsi per titoli ed esami a posti di segretario capo vacanti nei Comuni della classe terza e' dato da una Commissione composta: da un consigliere di Stato, che la presiede: da un professore universitario di materie giuridiche designato dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani: dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore; da un funzionario della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di ragioneria; da un segretario comunale generale, di qualifica non inferiore a segretario comunale generale di 2ª classe, scelto dal Ministero fra quelli designati dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale. Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Le Commissioni di cui al presente articolo sono nominate con decreto del Ministro per l'interno. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico, rispettivamente, dei Comuni e delle Province interessati.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 12 dicembre 1972
