Art. 37 — Indennità di missione e di trasferimento
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Per le missioni di servizio debitamente autorizzate e nei casi di trasferimento di ufficio o per promozione, collocamento a riposo o dispensa dal servizio per inabilita' fisica, sono dovute ai segretari le indennita' stabilite per gli impiegati civili dello Stato, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 36 della presente legge. In caso di trasferimento la spesa e' a carico del Comune o della Provincia presso i quali il segretario viene trasferito; negli altri casi e' a carico del Comune o della Provincia presso i quali prestava servizio.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998
