Art. 4 — Revisione della classificazione dei Comuni
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Entro sei mesi dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento si procede alla revisione della classificazione dei Comuni prevista dalla tabella A. Decorsi cinque anni da una revisione, senza che sia stato effettuato il censimento, puo' procedersi ad una nuova revisione in base a modalita' che saranno, di volta in volta, determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, sentito l'Istituto centrale di statistica per quanto, nella determinazione di tali modalita', ha riferimento a dati statistici. Tra una revisione e l'altra, non e' ammessa alcuna variazione che non sia derivante da modificazioni della circoscrizione territoriale o dall'applicazione del terzo comma dell'art. 1.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 12 dicembre 1972
