Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprieta' intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967
Art. 1 (Approvazione)
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967:
- a)convenzione di Stoccolma istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale;
- b)atto recante revisione della convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprieta' industriale;
- c)atto recante revisione della convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie a artistiche, con protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo;
- d)atto recante revisione dell'accordo di Madrid del 14 aprile 1891 sulla registrazione internazionale dei marchi di fabbrica;
- e)atto recante revisione dell'accordo di Nizza del 5 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi;
- f)atto addizionale all'accordo di Madrid del 4 aprile 1891 sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza dei prodotti;
- g)atto recante revisione dell'accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
