Art. 43 — Concessione dell'alloggio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1962 al 12 dicembre 1972. Leggi il testo vigente →
I Comuni delle classi quarta e quinta hanno facolta' di fornire gratuitamente l'alloggio al segretario o di corrispondergli una indennita' in misura non superiore al quinto dello stipendio percepito dal segretario stesso. La fornitura dell'alloggio la corresponsione della indennita' e' obbligatoria per i Comuni della classe quinta e per quelli, anche della classe quarta, classificati comr Comuni montani, sempre che siano dicihiarati sede disagiate con decreto del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di amministrazione.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 12 dicembre 1972
