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I Comuni delle classi quarta e quinta hanno facolta' di fornire gratuitamente l'alloggio al segretario o di corrispondergli una indennita' in misura non superiore al quinto dello stipendio percepito dal segretario stesso. La fornitura dell'alloggio la corresponsione della indennita' e' obbligatoria per i Comuni della classe quinta e per quelli, anche della classe quarta, classificati comr Comuni montani, sempre che siano dicihiarati sede disagiate con decreto del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di amministrazione.

Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 12 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1962-06-08;604~art43 · fonte del testo