Art. 43 — Concessione dell'alloggio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1972 al 6 maggio 1998. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 giugno 1972, n. 749.
Abrogato dal 12 dicembre 1972
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Articolo abrogato dal d.p.r. 23 giugno 1972, n. 749.
Abrogato dal 12 dicembre 1972
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1962 al 12 dicembre 1972. 74 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: I Comuni delle classi quarta e quinta hanno facolta' di fornire gratuitamente l'alloggio al segretario o di corrispondergli una indennita' in misura non superiore al quinto dello stipendio percepito dal segretario stesso. La fornitura dell'alloggio la corresponsione della indennita' e' obbligatoria per i Comuni della classe quinta e per quelli, anche della classe quarta, classificati comr Comuni montani, sempre che siano dicihiarati sede disagiate con decreto del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di amministrazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GIUGNO 1972, N. 749
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-06-08;604~art43 · fonte del testo