Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1962 al 2 marzo 1982. Leggi il testo vigente →

Per l'ammissione ai concorsi previsti dal titolo I della presente legge gli aspiranti sono tenuti al pagamento di una tassa di concorso di lire mille. Al pagamento dei compensi e delle indennita' ed alle spese per il funzionamento delle Commissioni si provvede con il provento delle tasse di cui al primo comma. L'eventuale ulteriore fabbisogno e' a carico dei Comuni e delle Province interessati.

Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 2 marzo 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-06-08;604~art45 · fonte su Normattiva