Art. 45 — Tassa di concorso
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Per l'ammissione ai concorsi previsti dal titolo I della presente legge gli aspiranti sono tenuti al pagamento di una tassa di concorso di lire mille. Al pagamento dei compensi e delle indennita' ed alle spese per il funzionamento delle Commissioni si provvede con il provento delle tasse di cui al primo comma. L'eventuale ulteriore fabbisogno e' a carico dei Comuni e delle Province interessati.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 2 marzo 1982
