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Per l'ammissione ai concorsi previsti dal titolo I della presente legge gli aspiranti sono tenuti al pagamento di una tassa di concorso di lire mille. Al pagamento dei compensi e delle indennita' ed alle spese per il funzionamento delle Commissioni si provvede con il provento delle tasse di cui al primo comma. L'eventuale ulteriore fabbisogno e' a carico dei Comuni e delle Province interessati. 5 6

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 786 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "E' [... ] elevata a L. 5.000 la tassa di concorso di cui all'art. 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604". Ha inoltre disposto (con l'art. 25, ultimo comma) che "Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1 gennaio 1982".

D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131

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Il D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, ha disposto (con l'art. 27, comma 6) che la tassa di concorso di cui all'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' stabilita in lire 7.500.

Testo in vigore dal 2 marzo 1983 al 6 maggio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-06-08;604~art45 · fonte su Normattiva