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Per l'ammissione ai concorsi previsti dal titolo I della presente legge gli aspiranti sono tenuti al pagamento di una tassa di concorso di lire mille. Al pagamento dei compensi e delle indennita' ed alle spese per il funzionamento delle Commissioni si provvede con il provento delle tasse di cui al primo comma. L'eventuale ulteriore fabbisogno e' a carico dei Comuni e delle Province interessati. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 786 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "E' [... ] elevata a L. 5.000 la tassa di concorso di cui all'art. 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604". Ha inoltre disposto (con l'art. 25, ultimo comma) che "Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1 gennaio 1982".

Testo in vigore dal 2 marzo 1982 al 2 marzo 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-06-08;604~art45 · fonte su Normattiva