Le disposizioni degli artt. 23 e 46 della legge 8 giugno 1962 n. 604, circa i bandi di concorso nazionali e la nomina, in seguito ad essi, dei segretari generali provinciali di prima classe, conferiscono in materia al ministro per l'interno e quindi allo Stato, dei poteri non discrezionali ma vincolati anche nel contenuto. Di fronte alla omissione dei relativi atti o alla loro illegittimità, l'amministrazione provinciale, titolare di un autonomo interesse alla copertura del posto, può esperire i normali rimedi giurisdizionali. Ne' il bando di concorso ne' il decreto ministeriale di nomina del vincitore a segretario provinciale, regolati dalle suddette disposizioni, sono incompatibili, in astratto, con un sistema nel quale, una volta intervenuta la nomina del segretario generale della provincia da parte della competente autorità statale, il conseguente rapporto di impiego venga a costituirsi con l'amministrazione locale. Pertanto ne' gli artt. 23 e 46 della legge 8 giugno 1962 n. 604, ne', a maggior ragione, l'art. 4 della legge 27 giugno 1942, n. 851 (che in via transitoria consente, in alcuni casi, alle amministrazioni provinciali, di procedere alla nomina del segretario per concorso interno o per promozione) portano offesa al principio di autonomia delle amministrazioni provinciali.
Art. 5 cost. · Art. 128 cost. · Art. 23 Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali · Art. 46 Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali