Art. 47 — Revisione straordinaria della classificazione
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Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sara' riveduta, in conformita' alle tabelle A e B, la classificazione dei Comuni e delle Province sulla base dei dati della popolazione residente alla data del 31 dicembre 1960, accertati dall'Istituto centrale di statistica. Entro i sessanta giorni successivi, il Ministro per lo interno ed i prefetti, secondo le rispettive competenze iscriveranno, in esecuzione della presente legge, i segretari comunali e provinciali in servizio nei rispettivi ruoli.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998
