L'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' sostituito dal seguente: "Sono considerate aziende agricole o forestali, ai fini del presente titolo, quelle esercenti una attivita' diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali ed attivita' connesse, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Si reputano in ogni caso agricole, a norma del primo comma del medesimo articolo, le attivita' di allevamento delle specie suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili".

Testo vigente dal 26 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-11-20;778~art1 · fonte su Normattiva