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[1]L'art. 27 del testo unico 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica e' sostituito dal seguente:
[2]«Il presidente dei singoli istituti autonomi provinciali e' nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Con lo stesso decreto potra' essere nominato un vice presidente il quale sostituira' il presidente nei casi di impedimento o di assenza.
[3]«Lo statuto di sui all'art. 23 determinera': il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, comunque non inferiore a cinque; il numero dei sindaci incaricati della revisione delle gestioni; le modalita' della loro nomina ed eventualmente le categorie entro le quali devono essere scelti.
[4]«Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati».
Testo in vigore dal 27 gennaio 1942 al 22 dicembre 2008
