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[1]L'art. 297 e' sostituito dal seguente:

[2]«Le case costruite coi fondi di cui all'art. 293 sono di proprieta' dell'Amministrazione delle ferrovie delle Stato.

[3]«Gli interessi maturati durante il periodo costruttivo fino alla dichiarazione di abitabilita' sulle somme impiegate nelle costruzioni, vanno in aumento del costo dei fabbricati e sono addebitabili al patrimonio dalla gestione delle case con accreditameuto all'Amministrazione ferroviaria. Gli interessi, invece, che maturano successivamente, sono addebitati alla gestione delle case.

[4]«La reintegrazione dei capitali impiegati nelle costruzioni deve, salvo il disposto dell'art. 295, effettuarsi nel periodo di 50 anni e la somma annua all'uopo occorrente secondo i piani di ammortamento dei vari fondi, comprensiva di capitale e degli interessi, viene inscritta in apposito capitolo di spesa di parte ordinaria del bilancio dell'Amministrazione stessa».

Testo in vigore dal 27 gennaio 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-12-05;1540~art3 · fonte del testo