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Nei casi previsti nel numero 2 dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, deve essere fornito al conduttore altro alloggio idoneo mediante contratto di locazione avente scadenza al 31 dicembre 1964, o, nei casi in cui il contratto di locazione ha scadenza consuetudinaria, alla, data della scadenza consuetudinaria successiva, e per il quale sia dovuto un canone di locazione non superiore del venti per cento al canone del precedente contratto.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 23 dicembre 1964, n. 1356, convertito senza modificazioni dalla L. 19 febbraio 1965, n. 30, ha disposto (con l'art.2, comma 1) che "La scadenza dei contratti di locazione di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1962, n. 1716, e' prorogata fino al 31 dicembre 1965."
Testo in vigore dal 1 gennaio 1965 al 22 dicembre 2008
