Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n.133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n.133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1962 al 22 dicembre 2008. 91 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La disposizione dell'articolo 1 si applica anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica altresi' se la proroga della locazione sia cessata per effetto di sentenza passata in giudicato, purche', alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato eseguito lo sfratto. Nei casi previsti dal precedente comma l'applicazione dell'articolo 1 e' subordinata alla restituzione, da parte del conduttore, delle mensilita' di canone, che siano state corrisposte dal locatore ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N.133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-12-18;1716~art2 · fonte del testo