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La disposizione dell'articolo 1 si applica anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica altresi' se la proroga della locazione sia cessata per effetto di sentenza passata in giudicato, purche', alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato eseguito lo sfratto. Nei casi previsti dal precedente comma l'applicazione dell'articolo 1 e' subordinata alla restituzione, da parte del conduttore, delle mensilita' di canone, che siano state corrisposte dal locatore ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-18;1716~art2 · fonte del testo