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Nel caso previsto nel numero 3 dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, il locatore e' tenuto soltanto a corrispondere al conduttore l'indennizzo pari a 18 mensilita' dell'ultimo canone di locazione, detratte, in ogni caso, le mensilita' relative all'eventuale periodo di occupazione dell'immobile successivo alla convalida dello sfratto.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1962 al 22 dicembre 2008
