L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dai seguenti: "La sentenza di condanna emessa ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 22 della presente legge, dovra' essere pubblicata, a spese del condannato, a norma del codice penale. Le sanzioni previste dall'articolo 22 non si applicano, fatta eccezione per l'importatore, al commerciante che vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo prodotti confezionati in imballaggi originari, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originaria presenti segni di alterazione o manomissione".
Testo vigente dal 17 aprile 1968
