L'ultimo comma dell'articolo 31 delle disposizioni regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, e' sostituito dal seguente: "Il pretore trasmette al procuratore generale, il quindicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese, la copia delle sentenze e l'elenco delle condanne pronunciate per decreto contro le quali non sia stata fatta opposizione. Nell'elenco, oltre il nome e il cognome del condannato, sono indicati il titolo dell'imputazione e la pena inflitta".
Testo vigente dal 1 agosto 1984
