Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e' sostituito dal seguente: "Le tolleranze medesime sono stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e con il Ministro per la sanita', sentito il Ministro per le finanze. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

Testo vigente dal 8 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;385~art2 · fonte su Normattiva