Alla legge 18 marzo 1958, n. 325, e' aggiunto il seguente articolo 14-ter: "Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, e 14 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo riso in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione".

Testo vigente dal 3 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-05;586~art9 · fonte su Normattiva