Modificazioni della legge 18 marzo 1958, n. 325, sulla disciplina del commercio interno del riso
Art. 11
I proventi delle sanzioni pecuniarie affluiranno integralmente al capitolo n. 102 dello stato di previsione della entrata per l'esercizio in corso e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Testo vigente dal 3 luglio 1962
