Art. 10
Alla legge 18 marzo 1958, n. 325, e' aggiunto il seguente articolo 16-bis: "Per le contravvenzioni previste dalla presente legge e' ammessa l'oblazione. In ogni caso, a carico dei responsabili debbono essere poste, oltre le spese processuali anche le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati".
Testo vigente dal 3 luglio 1962
