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Il terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, sono sostituiti dai seguenti: "Ai fini della anzianita' richiesta per la promozione a primo collocatore e' valutato per intero il servizio prestato a contratto e, per meta', il servizio prestato in qualita' di incaricato temporaneo di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, di coadiutore di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586, e di corrispondente di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562. Agli effetti del trattamento di quiescenza puo' essere riscattato, a domanda, il periodo di servizio prestato a contratto nelle qualifiche di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562, e nelle posizioni di incaricato temporaneo di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, di coadiutore di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586, e di corrispondente di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562. Si applicano a tal fine le disposizioni che disciplinano i riscatti dei servizi non di ruolo resi allo Stato".

Testo in vigore dal 20 gennaio 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-10;8~art2 · fonte del testo