L'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1973, n. 484, e' sostituito dal seguente: "Art. 24 (Retribuzione pensionabile). - 1. La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione e' costituita dalla media annuale degli emolumenti percepiti negli ultimi 5 anni di servizio, assoggettati a contribuzione. 2. I periodi di servizio senza retribuzione e con retribuzione ridotta rispetto a quella contrattuale sono considerati neutri e, ai fini della determinazione del quinquennio di cui al comma 1, si considerano i periodi immediatamente precedenti di durata pari a quelli neutralizzati. 3. Qualora gli anni di servizio per la determinazione della retribuzione annua pensionabile ai sensi del comma 1 risultino inferiori a 5, ovvero, per effetto di quanto disposto al comma 2, i periodi di servizio risultino inferiori a 5 anni, la retribuzione pensionabile e' data dalla media annuale degli emolumenti corrispondenti al minor periodo di servizio. 4. La retribuzione determinata per ciascun anno solare ai sensi dei commi precedenti e' rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione. 5. La misura della pensione non potra' superare il limite massimo di retribuzione pensionabile calcolato secondo quanto disposto ai commi successivi. 6. In ogni anno solare, per ciascuna qualifica contrattuale degli iscritti al Fondo sono calcolati tre limiti massimi di retribuzione pensionabile corrispondenti alla media delle retribuzioni soggette a contributo percepite nell'anno solare immediatamente precedente a quello considerato dai dipendenti di pari qualifica della azienda nazionale di navigazione aerea maggiormente rappresentativa, aventi rispettivamente un'anzianiita' aziendale:

  • a)non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni per il primo limite;
  • b)superiore a 20 anni e non superiore a 25 anni per il secondo limite;
  • c)superiore a 25 anni per il terzo limite. 7. Nel caso in cui il limite massimo di retribuzione pensionabile relativo ad un determinato anno risulti inferiore al corrispondente limite dell'anno precedente, per l'anno considerato resta confermato il limite dell'anno precedente. 8. Il limite massimo di retribuzione pensionabile, da applicare ai sensi del comma 5, e' determinato con riferimento ai limiti calcolati per l'anno solare di decorrenza della pensione per la qualifica contrattuale di ultima appartenenza dell'iscritto al Fondo ed al numero degli anni utili per la determinazione della misura della pensione, con esclusione di quelli derivanti da riscatti e da ricongiunzione di periodi assicurativi, secondo i seguenti criteri di corrispondenza:
  • a)il primo limite per un numero di anni utili non superiore a 20;
  • b)il secondo limite per un numero di anni utili superiore a 20 e non superiore a 25;
  • c)il terzo limite per un numero di anni utili superiore a 25. 9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 la individuazione delle qualifiche di riferimento per i profili professionali non previsti nei contratti collettivi dell'azienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa e' effettuata secondo tabelle di equipollenza stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentito il comitato di vigilanza del Fondo". Il secondo comma dell'articolo 40 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' soppresso.

Testo vigente dal 12 novembre 1988

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 402/1999

    Questione infondata
    29 ottobre 1999

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 24, commi 5, 6 e 9, della legge 13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), come sostituito dall'art. 8, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480 (Modificazioni della normativa relativa al fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), il quale ha ridotto il trattamento previdenziale spettante ai piloti collaudatori (dipendenti da aziende di costruzione aeronautiche) per equipararlo a quello della differente categoria dei piloti di linea (dipendenti da aziende di navigazione aerea). Premesso, infatti, che l'imposizione di un limite alle prestazioni pensionistiche per gli iscritti al Fondo di previdenza per il volo gestito dall'INPS è stato originato dalla necessità di ridurre il crescente 'deficit' del Fondo stesso, mentre l'equiparazione, ai fini previdenziali, dei collaudatori con i piloti di linea costituisce una conseguenza dell'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare, inteso soprattutto a fugare ogni remora all'accoglimento della richiesta dei primi di iscriversi al Fondo volo; che non tutte le situazioni diverse devono ricevere proprie differenti discipline, <<purché l'unificazione del trattamento abbia una sua causa razionale>>; e che, pertanto, nell'ipotesi di omologazione di disciplina di situazioni diverse l'illegittimità è ravvisabile solo nel caso di sicura carenza di una adeguata giustificazione della disciplina introdotta; nella specie, <<tale carenza di causa unificatrice del trattamento previdenziale non sussiste>>, in quanto le peculiarità delle attività svolte da alcuni degli appartenenti al Fondo, pur potendosi riverberare sulla disciplina del rapporto di lavoro, non sono tali da rendere irragionevole l'equiparazione del trattamento pensionistico degli iscritti al medesimo Fondo di previdenza che siano conduttori di aeromobili, anche perché - dato l'esiguo numero dei collaudatori - non sarebbe stato opportuno creare un apposito Fondo che risultasse finanziariamente autosufficiente. - Cfr., tra le molte, S. n. 459/1993, nella quale la Corte ha precisato che <<il raggiungimento di un trattamento pensionistico massimo non è un obiettivo costituzionalmente protetto, ma può soltanto rientrate in linee di tendenza giustificate da situazioni peculiari>>. - V., altresì, S. n. 89/1996, nella quale si è affermato che <<il parametro della eguaglianza non esprime la concettualizzazione di una categoria astratta, staticamente elaborata in funzione di un valore immanente dal quale l'ordinamento non può prescindere, ma definisce l'essenza di un giudizio di relazione che, come tale, assume un risalto necessariamente dinamico>>. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 8 Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1988-10-31;480~art8 · fonte su Normattiva