Art. 2 — Gestione del Fondo
Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, e' sostituito dal seguente: "La gestione del Fondo e' regolata con il sistema della ripartizione con l'accantonamento di una riserva legale non inferiore a due annualita' delle pensioni in pagamento alla fine di ciascun anno".
Testo vigente dal 12 novembre 1988
