Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, e' sostituito dal seguente: "La gestione del Fondo e' regolata con il sistema della ripartizione con l'accantonamento di una riserva legale non inferiore a due annualita' delle pensioni in pagamento alla fine di ciascun anno".

Testo vigente dal 12 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-31;480~art2 · fonte su Normattiva